È una cassetta metallica per la custodia di oggetti o documenti, che la banca pone a disposizione del cliente all’interno di propri locali adeguatamente protetti (caveau). È munita di doppia chiave, una per il cliente l’altra per la banca, e può essere aperta solo con il contestuale concorso di entrambe le parti; la banca non può assistere alle operazioni di immissione o estrazione dalla cassetta, il cui contenuto le resta ignoto (ma di cui può chiedere la verifica per ragioni di sicurezza). Il servizio della cassetta di sicurezza, qualificato come servizio bancario accessorio, è previsto dagli artt. 1839-1841 del c.c., che disciplinano i profili essenziali della prestazione di custodia della banca, lasciando all’autonomia contrattuale delle parti la compiuta regolazione del loro rapporto.
La banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali, nonché per l’integrità della cassetta, fatto salvo il caso fortuito.
Nel caso la cassetta sia intestata a più persone, ciascuna di esse ha il diritto di richiederne l’apertura, salva diversa previsione contrattuale. Nel caso di morte dell’unico intestatario o di uno degli intestatari, la banca, informata dell’evento, non può consentire l’apertura della cassetta, se non con il consenso di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Scaduto il contratto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dall’intimazione, può chiedere al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. Il tribunale dà indicazioni sulle modalità di conservazione dei beni rinvenuti nella cassetta e può disporne la vendita, per il soddisfacimento di quanto dovuto alla banca a titolo di canoni e spese.