• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Camera di consiglio. Diritto processuale penale

Enciclopedia on line
  • Condividi

Modello generale di svolgimento dell’attività giurisdizionale consistente in un procedimento che, rispondendo alle esigenze di celerità e di riservatezza, non si svolge in presenza del pubblico, ma alla sola ed eventuale presenza della parti e dei difensori (art. 127 c.p.p.). Il rito camerale si applica nei casi espressamente indicati dalla legge: conflitti di competenze e di giurisdizione; dichiarazione di ricusazione o rimessione; procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva o del decreto di sequestro; udienza di convalida dell’arresto e di fermo; decisione sulla proroga del termine delle indagini preliminari e sull’archiviazione; decisione nel giudizio d’appello. L’atto iniziale del procedimento è il decreto di fissazione dell’udienza. Il giudice, a pena di nullità e dieci giorni prima la data predetta, ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. La partecipazione all’udienza non è obbligatoria; il contraddittorio è, pertanto, meramente facoltativo in quanto il pubblico ministero, i difensori e gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono. Fino a cinque giorni prima dell’udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice. L’imputato e il condannato in stato di detenzione hanno diritto di essere sentiti, se ne fanno richiesta e purché siano detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso di loro legittimo impedimento l’udienza deve essere rinviata a pena di nullità. Se, invece, l’imputato o il condannato sono detenuti in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, alla loro audizione deve procedere, a pena di nullità, il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l’udienza in camera di consiglio. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata alla parte, ai difensori e alle altre parti interessate. Avverso tale provvedimento le parti possono proporre ricorso per Cassazione. Salvo che il giudice non disponga diversamente, il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

Voci correlate

Appello. Diritto processuale penale

Archiviazione

Arresto

Conflitti di giurisdizione e di competenza. Diritto processuale penale

Fermo

Indagini preliminari

Principio del contraddittorio. Diritto processuale penale

Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale

Vedi anche
Ricusazione Istituto processuale per il quale una delle parti può chiedere che il processo sia assegnato ad altro giudice. Le parti possono ricusare il giudice nei casi previsti dal combinato disposto degli art. 36 e 37 c.p.p., per esempio: se il giudice ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private ... Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale Mezzo di impugnazione ordinario avverso tutte le sentenze, ancorché inappellabili, e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost.). Il codice di procedura penale stabilisce che i soggetti legittimati a impugnare sono: l’imputato contro la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ... Udienza Nel diritto processuale, sia il tempo, sia il luogo delle attività processuali; il termine rappresenta una serie di attività compiute dai diversi soggetti del processo in presenza gli uni degli altri e in uno spazio (l’aula) appositamente destinato, posto di regola nell’edificio adibito a sede dell’ufficio ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
  • RICORSO PER CASSAZIONE
  • INDAGINI PRELIMINARI
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali