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bonorum possessio

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In diritto romano, la successione a causa di morte regolata dal pretore e non dal diritto civile. Ha probabilmente un’origine processuale, dal momento che già in età tardo-repubblicana, al fine di definire la posizione di attore e di convenuto nella petitio hereditatis, il pretore usava assegnare il possesso temporaneo dei beni ereditari a chi gli esibisse un testamento apparentemente valido, correttamente sigillato da sette testimoni.

Con il passare del tempo l’istituto acquisì autonomia e sulla base di apposite clausole previste nell’editto la b. venne assegnata anche a prescindere dall’instaurazione di una lite, sia a chi la chiedesse presentando il suddetto testamento (cosiddetto pretorio: b. secundum tabulas), sia a chi la chiedesse in mancanza di quello (b. sine tabulis, significativamente concessa anche a soggetti per tradizione esclusi dalla successione intestata civile, come i parenti di sangue o il coniuge privi di vincolo agnatizio col defunto), sia ai figli emancipati che, in ossequio alle stesse norme del ius civile, non fossero nemmeno contemplati nel testamento (b. contra tabulas).

Al bonorum possessor il pretore accordava una tutela processuale modellata, fittiziamente, su quella dell’erede civile, fintantoché il decorso dei tempi dell’usucapione non lo avesse effettivamente reso proprietario dei beni assegnatigli; in caso di conflitto con l’heres che intendesse far valere formalmente il suo ruolo, il bonorum possessor era inizialmente destinato a soccombere, ma col passar del tempo il pretore individuò dei casi in cui quest’ultimo, mediante apposite eccezioni, avrebbe potuto vittoriosamente resistere persino all’azione petitoria (cosidetta b. cum re), così che la hereditas civile non aveva di fatto, in quei casi, applicazione alcuna.

Vedi anche
divorzio Scioglimento legale del matrimonio durante la vita dei coniugi, ammesso nella maggior parte delle culture e società antiche e moderne, ma rifiutato da alcune confessioni religiose, fra cui quella cattolica. antropologia Il ricorso all’istituzione del divorzio è presente in quasi tutte le società umane. ... Emilio Còsta Còsta, Emilio. - Romanista (Parma 1866 - Bologna 1926). Discepolo di G. Brini, insegnò la storia del diritto romano nelle università di Parma (1891-97) e di Bologna (dal 1897 alla morte). Studiò l'antichità classica per una più profonda comprensione della storia del diritto romano. Tra le opere: Papiniano: ... vedova antropologia Donna cui è morto il marito. ● Per l’antichità e per il Medioevo, presso molti popoli (Sciti, Traci, Slavi, Germani, Lituani) è documentato il sacrificio della vedova, diffuso anche nelle civiltà messico-andine, ma limitatamente alla persona dei capi e dei grandi personaggi, e nelle grandi ... Usucapione Modo di acquisto della proprietà d’una cosa o di altro diritto reale di godimento sulla cosa, mediante il possesso di questa per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nel vigente codice civile la disciplina dell’usucapione è stata separata da quella della prescrizione, pur rimanendo, nelle sue linee ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
  • STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO in Diritto
Tag
  • DIRITTO ROMANO
  • DIRITTO CIVILE
  • USUCAPIONE
  • PRETORE
Vocabolario
possessivo
possessivo agg. [dal lat. possessivus, der. di possidere «possedere», part. pass. possessus]. – 1. Che esprime il concetto di possesso, che indica a chi una cosa appartiene. In grammatica: a. Aggettivi p. (o, sostantivato, i possessivi),...
possèsso²
possesso2 possèsso2 s. m. [dal lat. tardo possessus -us, der. di possidere «possedere», part. pass. possessus]. – 1. a. Nel linguaggio giur., potere di fatto che si esercita su una cosa, su un bene, anche non materiale, avendone la detenzione...
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