Per aspettativa in diritto civile si intende in generale la possibilità astratta di acquistare un diritto in base a circostanze che devono ancora maturarsi. Vi sono due tipi di aspettativa: l’aspettativa di fatto, stato psicologico meramente soggettivo che non si fonda su alcuna norma giuridica e che pertanto non riceve protezione alcuna dall’ordinamento, e l’aspettativa legittima, situazione giuridica soggettiva attiva, prevista e tutelata dal diritto, che consiste in uno stadio preliminare del diritto soggettivo in cui si individua la presenza di un determinato fatto, necessario ma non ancora sufficiente perché possa sorgere un vero e proprio diritto; ad esempio, la posizione dell’acquirente sotto condizione sospensiva durante la pendenza della condizione (artt. 1356-1358 c.c.). La tutela dell’aspettativa legittima è meno intensa rispetto alla tutela del diritto soggettivo, essendo soltanto strumentale e provvisoria, perché si limita ad assicurare la possibilità del sorgere del diritto ed è destinata ad esaurirsi nel momento in cui il diritto eventuale cui tende l’aspettativa sorge, ovvero diventa certo che non sorgerà mai.
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