Sono accordi internazionali nel cui procedimento di formazione il consenso degli Stati a obbligarsi è espresso mediante la sola sottoscrizione del testo, senza che intervenga successivamente la ratifica, come è invece previsto nella procedura solenne di formazione dei trattati.
Oltre alla firma apposta da un organo costituzionalmente competente ad assumere obblighi convenzionali con altri Stati (capo dello Stato, capo del governo o ministro degli Esteri), può avere valore di consenso la sottoscrizione dei plenipotenziari, qualora i pieni poteri conferiscano loro non soltanto la competenza di negoziare e firmare il progetto di accordo, ma anche il potere di manifestare la volontà di stipulare. Al riguardo, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, all’art. 12, stabilisce che il consenso di uno Stato a essere vincolato da un trattato viene espresso: a) con la firma del rappresentante di tale Stato, quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; c) quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. In base al principio della libertà delle forme, l’ordinamento internazionale rimette agli Stati la determinazione della procedura di stipulazione per loro più opportuna, anche in funzione del rispetto delle norme interne sulla competenza a stipulare.
Ordinamento italiano. - Secondo la dottrina più qualificata, in Italia la stipulazione di accordi in forma semplificata è esclusa solo quando l’accordo rientri in una delle categorie indicate dall’art. 80 della Costituzione, che prevede la procedura solenne (ratifica del capo dello Stato preceduta da autorizzazione delle Camere in forma di legge) per i trattati internazionali che abbiano natura politica, che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziali, oppure che importino variazioni del territorio, oneri alle finanze o modificazioni di leggi.