tres faciunt collegium
〈très fàčunt kollèǧum〉 (lat. «tre persone bastano a costituire un’associazione»). – Massima giuridica, che il giureconsulto romano Marcello (sec. 2° d. C.), in un passo riportato nel Digesto, attribuisce, approvandola, a Nerazio Prisco (sec. 1°-2°). Oltre che con il senso originario (un collegio giudicante per poter operare dev’essere formato da almeno tre componenti), la frase è citata talvolta nell’uso corrente per affermare la convenienza, o la sufficienza, di compagnie poco numerose.