statu quo
locuz. avv. – Formula enucleata dalle espressioni lat. moderne in statu quo ante (o prius), in statu quo nunc «nelle condizioni di prima, o d’ora» (e talora modificata in status quo, spec. quando l’espressione non sia preceduta dalla prep. in o nello), usata anche come s. m., con cui si fa richiamo a una situazione precedente, o attuale, cui determinati effetti giuridici si debbono riferire: il richiamo avviene in genere per la ricostruzione di una situazione, di fatto o giuridica, che gli eventi hanno mutato. L’espressione, usata anche nel diritto privato (in genere per indicare il ristabilimento di una situazione giuridica, cui per conseguenza il fatto si deve adeguare), è soprattutto frequente nella terminologia giuridico-diplomatica per indicare la volontà degli stati, contraenti o proponenti un accordo, di riconoscere come giuridica la condizione di fatto che sussiste nel momento nel quale l’espressione è adoperata, condizione che implica, di solito, il complesso delle situazioni createsi, in un determinato territorio, a favore di una potenza, e a spese di un’altra, in seguito a eventi di varia natura (quale, ad es., l’occupazione bellica), e a tali effetti l’espressione può essere equivalente di quella uti possidetis (v.). L’espressione statu quo ante bellum significa invece il contrario delle locuz. statu quo o uti possidetis: indica, cioè, la volontà delle parti, non di mantenere la situazione presentemente esistente, bensì di ripristinare la situazione che esisteva prima della guerra. Se la situazione che le parti intendono restaurare non è stata modificata per effetto di una guerra, ma in conseguenza di avvenimenti di diversa natura (sconfinamento, annessione, nazionalizzazione e altri provvedimenti legislativi interni, ecc.), l’espressione generalmente usata è statu quo ante.