soccida
sòccida (ant. sòccita) s. f. [lat. sociĕtas «società» (nella variante pop. sòcietas)]. – Contratto diretto a costituire un’impresa agricola di natura associativa, nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi deve allevarlo (soccidario, allevatore), al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame ed esercitare le attività connesse, ripartendo spese e utili inerenti sia all’accrescimento del bestiame sia ai prodotti (latte, formaggio, ecc.) che ne derivano. Si distinguono tre tipi di soccida: s. semplice, in cui il soccidante conferisce il bestiame e il soccidario presta l’attività necessaria all’allevamento, dividendo tra loro gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese secondo le proporzioni stabilite dal contratto o dagli usi; s. parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambi i contraenti, mentre il soccidario presta in più l’attività necessaria all’allevamento; s. con conferimento di pascolo, in cui il soccidante conferisce il terreno per il pascolo, e ha la direzione dell’impresa, il soccidario conferisce il bestiame e il lavoro necessario, con il diritto di controllare la gestione.