rimessione
rimessióne s. f. [der. di rimettere; cfr. remissione]. – 1. Nel linguaggio giur., il fatto e l’atto di rimettere, cioè di deferire o di trasmettere, ad altri una causa. In partic.: a. In diritto processuale penale, r. del processo, deroga alla normale competenza per materia o per territorio per cui l’istruzione o il giudizio di un processo sono affidati dalla Corte di cassazione a un’autorità giudiziaria diversa: r. per gravi motivi di ordine pubblico, r. per legittimo sospetto; r. di un procedimento contro un magistrato (in cui la parte offesa è un magistrato). b. In diritto processuale civile o amministrativo, r. in termini, l’atto con cui una parte è ammessa, sotto certe condizioni, a compiere attività che le sarebbero normalmente precluse per scadenza dei termini ed è di conseguenza ricollocata nella posizione iniziale. c. In diritto processuale civile, r. della causa o delle parti in causa, l’atto con cui il giudice istruttore investe il giudice o il collegio giudicante competente della decisione della causa. 2. Forma ant. per remissione: costrinse Castruccio il popolo a dargli obbedienza faccendo a quello molte rimessioni di debiti vecchi (Machiavelli).