retrodatazione
retrodatazióne s. f. [der. di retrodatare]. – 1. L’azione di retrodatare, il fatto di essere retrodatato: r. di un atto, di una lettera; r. di un assegno bancario (non più sanzionata penalmente, ma contrastata dalla legge italiana, civile e penale). In partic., come anticipazione dell’inizio dell’efficacia di un fatto a un momento anteriore a quello del suo verificarsi: r. dello stato di insolvenza, in diritto civile, la fissazione, nel fallimento, della data d’inizio dello stato di dissesto a un momento anteriore a quello della dichiarazione di fallimento; r. di valuta, nell’uso bancario, fissazione della decorrenza degli interessi su un capitale a epoca anteriore a quella dell’effettiva esecuzione della riscossione o del pagamento, o della sua scadenza. 2. Assegnazione di una data anteriore a quella comunemente accolta per la prima attestazione di una parola, per la datazione di un’opera, di un reperto e sim.