rescissione
rescissióne s. f. [dal lat. tardo rescissio -onis, der. di rescindĕre «rescindere»]. – Nel linguaggio giur., r. di un negozio giuridico (r. di un contratto, di un’obbligazione, di una divisione ereditaria), azione diretta a togliere efficacia a un negozio con effetto retroattivo, a causa di una sproporzione esistente fra le contrapposte prestazioni o a causa dell’iniquità delle condizioni delle obbligazioni assunte da una parte. Il vigente codice civile ha introdotto un’azione generale di rescissione per lesione, che presuppone una grave sproporzione fra le prestazioni delle parti, dipendente dallo stato di bisogno in cui una di queste si sia trovata e di cui l’altra abbia approfittato (v. lesione, nel sign. 1 b), e prevede inoltre la rescissione del contratto concluso da una delle parti a condizioni inique a causa di uno stato di pericolo in cui si trovava. La rescissione si può considerare come una forma d’invalidità distinta dall’annullamento per alcune caratteristiche appostevi dalla legge; l’azione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto, a meno che il fatto non costituisca reato.