reformatio in peius
〈reformàzzio in pèius〉 locuz. lat. (propr. «trasformazione in peggio»), usato in ital. come s. f. – Nel linguaggio giur., modificazione sfavorevole (per l’imputato) di una sentenza penale nel giudizio d’appello: è vietata quando l’appello venga chiesto solo dall’imputato e non anche dal pubblico ministero.