recesso2
recèsso2 s. m. [dal lat. recessus -us, der. di recedĕre; v. recedere]. – 1. a. letter. Luogo dove ci si ritira per trovare riposo e solitudine, e, più genericam., luogo solitario, nascosto, recondito, per lo più angusto: il parco della villa è pieno di freschi e ombrosi r.; Della grotta i r. empie la luna (Foscolo); in usi fig.: un odio dissimulato albergava nei più profondi r. del suo animo, della sua coscienza. b. In anatomia, umana e comparata, il termine è usato per indicare depressioni, fossette, cavità a fondo cieco o formazioni simili, di natura ossea, connettivale o sierosa, che dànno ricetto a formazioni anatomiche generalmente importanti (gangli nervosi): r. duodenali, r. sfenoetmoidale, ecc.; r. epitimpanico, lo stesso che epitimpano. c. In meccanica, cavità interna nascosta di un organo la cui superficie è accessibile solamente con una disposizione particolare dell’utensile (o dello strumento di misura) che lavora in direzione radiale rispetto all’asse del foro d’accesso. La locuz. in recesso è usata per indicare la fase finale del contatto tra una coppia di denti di un ingranaggio quando i punti di contatto si trovano oltre la linea dei centri. 2. a. non com. L’azione, il fatto di recedere (contrapp. a accesso): moto di accesso e di r.; l’accesso e il r. dell’onda. b. In diritto civile, atto con il quale un contraente si libera dai vincoli contrattuali da lui assunti, attraverso la sola dichiarazione di volontà: può essere convenzionale, quando è previsto dal contratto stesso in una sua clausola (spesso al diritto contrattuale di recesso corrisponde per il recedente l’onere di pagare una caparra penitenziale), o legale, quando è direttamente previsto dalla legge (per es., il recesso del socio dissenziente rispetto a delibere sociali innovative dell’oggetto o del tipo della società). Nel diritto del lavoro, il r. del lavoratore (o dimissioni) dal contratto di lavoro è generalmente sempre libero, mentre il r. del datore di lavoro (o licenziamento) nelle aziende è sottoposto dalla legge a vincoli particolari, come la sussistenza di una giusta causa. In diritto internazionale, la dichiarazione, da parte di uno degli stati contraenti, di non volere più essere partecipe di un trattato plurilaterale (che però resta in vigore per gli altri stati).