rebus sic stantibus
〈... stàntibus〉 locuz. lat. (propr. «stando così le cose»). – 1. In diritto privato, nei contratti che hanno esecuzione continuata o periodica ovvero differita, clausola per la quale si fa luogo alla risoluzione del contratto nel caso in cui, per un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della stipulazione, la prestazione di una delle parti divenga eccessivamente onerosa. In diritto internazionale, il potere giuridico di uno stato di considerare estinto un accordo internazionale, di cui sia contraente, in seguito al sopravvenuto mutamento delle circostanze in vista delle quali le parti avevano voluto concludere l’accordo medesimo, e dalla persistenza delle quali consideravano giustificato l’accordo stesso. 2. Nell’uso com., per introdurre un’affermazione fondata sul fatto che le cose stanno così, che la situazione è quella che è e non si presume che possa cambiare: rebus sic stantibus (o anche sic stantibus rebus), è meglio venire a un accordo.