ratio legis
〈ràzzio lèǧis〉 locuz. lat. (propr. «ragione della legge»), usata in ital. come s. f. – Nel linguaggio giur., è propriamente lo spirito della legge, intrinseco alla legge stessa: si distingue dalla occasio legis, che è la ragione storica, contingente, che ha mosso il legislatore a emanare la norma, e dalla mens o sententia legis, che è il comando della legge stessa, e quindi lo scopo ultimo cui essa tende. Nel linguaggio dei giuristi romani, tuttavia, si parla anche di ratio nel senso generico di logica del sistema giuridico o addirittura nel senso di ordinamento giuridico (ratio iuris civilis).