quorum
quòrum s. m. [propr. «dei quali», genit. pl. del pron. relativo lat. qui, presente nella frase lat. mediev. quorum vos ... unum (duos, ecc.) esse volumus «dei quali vogliamo che voi siate uno (due, ecc.)»]. – Il numero legalmente necessario per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di determinati organi collegiali, distinto in q. costitutivo (o strutturale), quello necessario per la validità delle adunanze di un’assemblea, e q. deliberativo (o funzionale), quello necessario per la validità delle deliberazioni. Il quorum, entrato in uso in Italia (così come anche il termine) nell’Ottocento attraverso la prassi parlamentare inglese, e poi quella francese, viene stabilito con una frazione del numero complessivo dei membri diversa per i varî organi, pubblici o anche privati, e per i varî oggetti di deliberazione (metà più uno dei componenti o dei presenti, due terzi dei componenti, ecc.): raggiungere il q.; sospendere la seduta per mancanza del q.; il q. necessario per le sedute in prima convocazione, in seconda convocazione. Per estens., il numero minimo di voti necessario per l’elezione di un candidato: sfiorare, non raggiungere il q. per essere eletto; il q. richiesto per l’elezione del presidente della Repubblica è, nelle prime tre votazioni, i due terzi.