prevenzione
prevenzióne s. f. [dal lat. tardo praeventio -onis; nel sign. 2, dal fr. prévention]. – 1. Adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da un male futuro, e quindi l’azione o il complesso di azioni intese a raggiungere questo scopo. Genericam., ogni attività diretta a impedire pericoli e mali sociali di varia natura (in medicina, è sinon. meno specifico di profilassi): p. delle malattie a trasmissione sessuale, dell’alcolismo; p. delle malattie professionali, degli infortunî sul lavoro; provvedimenti per la p. della disoccupazione, della delinquenza minorile, della criminalità, della droga. In diritto penale, misure di p., misure di difesa sociale ante delictum (prima cioè che il delitto sia commesso), che possono essere adottate nei confronti delle persone considerate socialmente pericolose (v. misura, n. 5 e). Istituti di p. e di pena, denominazione generica (coniata nel 1928, originariamente in sostituzione del termine riformatorio) degli stabilimenti carcerarî nei quali sono poste in atto misure di sicurezza detentive e di rieducazione. 2. Presupposizione, idea precostituita, opinione formulata prima di una verifica della realtà: l’intelletto di chi legge è offuscato da prevenzioni di scuola (Mazzini); per lo più in senso sfavorevole, giudizio avverso e preconcetto, pregiudizio: temo che abbia qualche p. nei nostri riguardi; non ho prevenzioni contro il vostro progetto; com. soprattutto nell’espressione senza prevenzioni, obiettivamente, spassionatamente: giudicare, esaminare senza prevenzioni; più raram. in senso favorevole: vi ringrazio della favorevole p. che di me avete (Goldoni). 3. Nel linguaggio giur. (con riferimento al sign. lat. di praevenire «arrivare prima»), criterio in base al quale, se nel caso di una litispendenza la stessa lite sia portata avanti a due giudici diversi, è competente a giudicare il giudice adito per primo. Analogam., principio della p., il principio per il quale, in caso di conflitto di diritti, si dà la preferenza a quello sorto per primo.