postliminio
postlimìnio (raro poslimìnio) s. m. [dal lat. post-liminium, comp. di post- e limen -mĭnis «soglia, limitare»]. – Nel diritto romano, istituto per cui un cittadino, che aveva perduto la libertà perché fatto prigioniero dal nemico, riacquistava automaticamente, una volta tornato in patria, sia la libertà sia i diritti e gli obblighi che aveva al momento della caduta in prigionia (a eccezione dei rapporti che si consideravano di mero fatto, come il matrimonio e il possesso). P. internazionale, nell’odierno diritto internazionale, il complesso degli effetti prodotti dal ristabilimento della pace in uno stato già sottoposto a occupazione bellica o armistiziale: tale stato ha il diritto di estendere nuovamente sul territorio già occupato la propria sovranità, e può far cessare l’applicazione e la stessa esistenza giuridica dei provvedimenti presi dall’autorità occupante (ma non può giungere a considerare come nulli gli acquisti, compiuti da privati, di beni alienati illegittimamente dall’occupante).