petrino
agg. [dal lat. eccles. Petrinus, der. di Petrus, forma lat. del nome dell’apostolo Pietro, foggiato sull’esempio di paolino e con riferimento al privilegio paolino (privilegium Paulinum) del codice di diritto canonico: v. paolino1]. – In diritto canonico, privilegio p., principio in base al quale il non battezzato che, avendo ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, a causa di prigionia o di persecuzione non voglia o non possa stabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato, può contrarre un altro matrimonio, anche se l’altra parte abbia nel frattempo ricevuto il battesimo.