penitenziale
agg. [der. di penitenza; il lat. tardo paenitentialis è attestato soltanto come s. m., con il sign. di «confessore, penitenziere»]. – 1. Di penitenza, che riguarda la penitenza, come pentimento o come pratica religiosa: opere p.; processione p.; atto p., il riconoscimento dei proprî peccati che all’inizio della messa viene recitato insieme dal celebrante e dai fedeli (v. confiteor); libri p., nel medioevo, opere compilate a uso dei confessori, nelle quali erano catalogate le singole colpe con le rispettive pene canoniche, al fine di evitare disuguaglianze nel trattamento dei penitenti; salmi p., salmi che, prestandosi a esprimere il pentimento del peccatore e la sua fiducia nella misericordia di Dio, si raccolsero in gruppo per atti liturgici di penitenza (erano recitati nei venerdì di quaresima, il giorno delle Ceneri, il giovedì santo, e si recitavano anche nell’estrema unzione, nella benedizione dei cimiteri, ecc.); foro p., ant., il sacramento della confessione, considerato come un tribunale in cui il sacerdote ascolta e giudica i peccati e impartisce l’assoluzione. 2. Che riguarda l’esecuzione delle pene detentive, e ha insieme per scopo la correzione e la rieducazione dei detenuti, nelle locuz. sistema p. e carcere p. (oggi antiquate e sostituite da sistema penitenziario e penitenziario s. m.): Clemente XI fondò a Roma nel 1703 la casa di San Michele, ch’è il primo carcere p. dell’età moderna (Gioberti). 3. Con altro sign., nel linguaggio giur., multa p., la somma di denaro che, nel contratto, uno dei contraenti si obbliga a versare all’altro per poter esercitare a sua discrezione il diritto di recesso (ius paenitendi, propr. «diritto di pentirsi») che non spetterebbe in base alla disciplina legale del contratto; si distingue dalla caparra p., che viene corrisposta alla controparte a titolo precauzionale già al momento della stipula del contratto (e questa a sua volta si contrappone alla caparra confirmatoria, che è la forma di caparra vera e propria).