pegno
pégno s. m. [lat. pĭgnus pĭgnŏris] (pl. -i, ant. le pégnora). – 1. a. Nel linguaggio giur., diritto reale di garanzia che ha per oggetto beni mobili o complessi di beni mobili, crediti o altri diritti aventi per oggetto beni mobili; deriva generalmente dal contratto stipulato fra il creditore e il proprietario del bene (di regola il debitore), che trasferisce al primo il possesso del bene a garanzia della sua obbligazione: contratto di pegno; costituire il p.; prestito su pegno; monte di pegno o dei p., il monte di pietà (v. monte, n. 7 b); polizza di pegno, rilasciata dall’istituto di credito che ha concesso un prestito garantito da pegno; p. di crediti, consistente nel passaggio della disponibilità di un credito dalle mani del creditore originario a quelle del creditore di quest’ultimo; nota di pegno, v. nota, n. 1 g; lettera di pegno, nella prassi bancaria, v. lettera, n. 5 d. Nel diritto marittimo, p. navale, speciale forma di ipoteca navale, per la quale il proprietario di una nave la dà in pegno a un creditore, pur continuando a impiegarla liberamente nei traffici. b. Nell’uso com., l’oggetto stesso o il diritto che si dà in garanzia, e la garanzia stessa: dare, ricevere il p.; dare in p. (per, come p.) l’orologio d’oro, un vecchio anello; mettere in p. al monte di pietà, impegnare; rinnovare, riscuotere, ritirare il pegno. Anticam., camera dei p., in alcune regioni, luogo dove si riponevano i pegni giudiziarî e dove risiedevano gli ufficiali preposti alla loro custodia; nella Repubblica Veneta, monte di pietà. 2. Oggetto di qualche valore che, in certi giochi infantili o di società, viene depositato da chi sbaglia nell’esecuzione del gioco e che viene restituito dopo una penitenza: dare, pagare il pegno. 3. In senso fig., garanzia solenne, prova, testimonianza di un impegno morale, di un sentimento, di un legame anche affettivo: la concordia è p. di libertà; ti regalo questo libro come p., o in p., di amicizia; ebbero un figlio, dolce p. del loro amore.