onus probandi
locuz. lat. (propr. «onere di provare»). – Formula del lat. giur. equivalente all’ital. onere della prova (v. onere, n. 1), usata soprattutto nella frase che esprime più compiutamente il principio: onus probandi incumbit ei qui dicit «l’obbligo di portare le prove spetta a colui che afferma».