oblazione
oblazióne s. f. [dal lat. tardo oblatio -onis, der. di oblatus, part. pass. di offerre «offrire»]. – 1. Offerta di denaro o d’altro, per opere di bene: fare un’o. al convento; è una pia istituzione che provvede alle proprie necessità con le sole o. dei benefattori. Anticam., offerta in genere, e anche l’offerta di un prezzo nelle vendite all’incanto. Come traduz. del lat. oblatio, l’atto dell’offrire o dell’offrirsi come oblato, nelle varie accezioni storiche e religiose di questa parola (v. oblato1). 2. Nella liturgia cattolica, indicava in passato l’offerta di doni fatta dai fedeli, soprattutto in relazione alla celebrazione eucaristica (di cui resta oggi traccia nella questua durante l’offertorio e anche nell’atto con cui, nelle messe comunitarie, due fedeli portano all’officiante le ostie per la comunione e l’ampolla del vino); attualmente, il gesto del sacerdote che depone sull’altare il pane e il vino da consacrare; il termine può inoltre indicare la preghiera sopra le offerte (o sopra le oblate) con la quale il sacerdote conclude i riti di offertorio. 3. In diritto, modo di estinzione (anche o. penale) del reato di contravvenzione, quando per questa sia prevista la sola pena dell’ammenda, consistente nel pagamento volontario, prima dell’apertura del dibattimento o comunque del decreto di condanna, di una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista per il reato commesso, oltre le spese del giudizio; o. amministrativa, sinon. meno proprio di conciliazione amministrativa (v. conciliazione, n. 2 b).