• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Continenza formale

Neologismi (2024)
  • Condividi

continenza formale loc. s.le f. (giur.) Il requisito di misura, correttezza e moderazione espressiva che deve caratterizzare l’esercizio del diritto di critica, in particolare nell’àmbito dell’informazione. ♦ La diffamazione a mezzo stampa può configurarsi anche quando il fatto riferito è vero ma viene esposto in modo unilaterale e incompleto, con riferimento ad altre vicende arbitrariamente a esso collegate e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, sì da travalicare lo scopo informativo. Quando ciò si verifica, ne risulta violato il principio della continenza formale dell'esposizione. Può ravvisarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero della presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo. (Corte cass. n. 8953/06). (Paola Pizzighini, Italiaoggi.it, 26 giugno 2006, Diffamazione) • In linea di continuità è anche la più recente giurisprudenza (Cass., 17.1.2017, n. 996)7 che ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di una lavoratrice che aveva segnalato all’autorità pubblica un ricorso irregolare ad ammortizzatori sociali da parte del proprio datore di lavoro; tale comportamento, rispettoso dei principi di continenza formale e sostanziale, costituiva un corretto esercizio del diritto di critica. Si tratta però di una tutela riferibile ad un diritto di libertà del lavoratore, quello di manifestare liberamente in proprio pensiero (art. 1 l. 20.5.1970, n. 300), che comprende anche quello di criticare – ed eventualmente denunciare – comportamenti illegittimi o illeciti del datore di lavoro. (Giovanni Amoroso, Il whistleblowing all'italiana, Treccani.it, 2019, Il libro dell'anno del diritto 2019) • La continenza formale attiene invece al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione. Essa presuppone quindi una forma espositiva equilibrata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero – con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione – richiede una forma espositiva "temperata" della critica e cioè funzionale alle finalità di disapprovazione senza degenerare nella gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui. Essa non è incompatibile con l'uso di termini che sebbene offensivi, siano "insostituibili" nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Pietro Alessio Palumbo, Sole24Ore.com, 14 giugno 2021, Ntplus Diritto) • La parola chiave per valutare la legittimità dell’esercizio del diritto di critica è continenza. In particolare le critiche formulate dai lavoratori nei confronti dell’azienda devono essere veritiere – secondo il principio della continenza sostanziale – e devono essere esternate con modalità espressive moderate, rispettando il principio della continenza formale. Di conseguenza i limiti del diritto di critica devono intendersi travalicati quando il dipendente contesta all’azienda dei fatti riprovevoli che non sono mai avvenuti o quando utilizza dei termini particolarmente volgari o infamanti nei confronti del datore di lavoro. (Linkiesta.it, 4 novembre 2023, Economia).


Loc. composta dal s. f. continenza e dall’agg. formale.

Già attestata nel quotidiano «La Stampa» del 24 ottobre 1984, p. 6 (Dall'Interno), a proposito di una sentenza della Corte di Cassazione: «Il diritto di cronaca si esercita legittimamente “solo quando risulta contenuto entro rigorosi limiti che si radicano nella logica e nell'ordinamento positivo (verità oggettiva, pertinenza e continenza formale dei fatti narrati)”».

Tag
  • CORTE DI CASSAZIONE
  • GIURISPRUDENZA
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali