launegildo
(ant. launechildo) s. m. [dal lat. mediev. launegild, voce di origine germanica, propr. «denaro a titolo di compenso»; cfr. ted. Lohn «compenso» e Geld «denaro»]. – Nel diritto longobardo, oggetto che, in caso di una donazione, il donatario doveva offrire al donatore come corrispettivo simbolico del dono ricevuto, trasformando così la donazione gratuita (che in tale legislazione non era ammessa) in un contratto oneroso; si trattava per lo più di oggetti di scarso valore (anelli, armi, denaro, vestiti, pellicce, ecc.), o addirittura, in taluni casi, di orazioni.