ius culturae
loc. s.le m. Principio del diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del Paese in cui sono nati e vivono, a patto che ne abbiano frequentato le scuole o vi abbiano compiuto percorsi formativi equivalenti per un determinato numero di anni. ◆ I minori stranieri nati nel nostro Paese o arrivati entro i 12 anni di età possono diventare italiani dimostrando di aver frequentato regolarmente almeno 5 anni di percorso formativo. Possono essere uno o più cicli scolastici, oppure corsi di istruzione professionale triennali o quadriennali che diano una qualifica. Nel caso sia la scuola primaria, essa deve essere completata. Si tratta del cosiddetto ius culturae. (Alessia Guerrieri, Avvenire.it, 19 giugno 2017, Attualità) • […] quando parliamo di Ius soli e ius culturae, non parliamo di migranti, ma di persone nate in Italia e che qui hanno compiuto un ciclo scolastico. E, nel merito, io penso che una società che non aspetta il 18esimo anno d’età per riconoscere a un giovane nato in Italia e che si è formato qui la cittadinanza sia una società più solida e meno debole. [Marco Minniti, ministro dell’Interno] (Vincenzo Spagnolo, Avvenire.it, 8 ottobre 2017, Attualità).
Dal lat. giuridico ius culturae (‘diritto basato sulla cultura, sull’istruzione’).
Già attestato nella Repubblica.it dell’11 gennaio 2012, Cooperazione.