interdetto2
interdétto2 s. m. [dal lat. interdictum, der. di interdicĕre «interdire»]. – 1. In senso ampio e generico, proibizione, divieto posto da un’autorità: La giustizia di Dio, ne l’interdetto, Conosceresti a l’arbor moralmente (Dante), riconosceresti dall’albero, nel suo valore morale, la giustizia di Dio, che proibì di togliere alla pianta alcuna sua parte. 2. Nel diritto canonico, censura o pena ecclesiastica spirituale, con cui sono vietati ai fedeli i divini uffici, l’uso di taluni sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, senza che con ciò s’intenda sciolta la comunione con la Chiesa, come avviene con la scomunica: i. personale, locale, secondo che colpisca i fedeli direttamente nelle loro persone, o indirettamente mediante l’imposizione del divieto in determinati luoghi; lanciare, comminare, fulminare l’i. a una diocesi, contro una comunità o uno stato; incorrere nell’i.; levare, togliere, revocare l’i.; appellarono al papa, e misero l’i. in Firenze (G. Villani). Storia dell’i., titolo di un’opera di P. Sarpi (pubblicata postuma nel 1624), in cui si narrano le vicende del conflitto (noto con il nome di lotta dell’i.) scoppiato fra la Santa Sede e Venezia quando questa emanò leggi restrittive in materia di proprietà ecclesiastica e il pontefice lanciò l’interdetto (1606) su tutto il territorio della Repubblica. 3. Nel diritto romano, l’ordine di compiere o di non compiere una determinata attività o in genere di tenere un certo comportamento, che il pretore (o il console, o il preside della provincia) imponeva oralmente a una persona in seguito a istanza di altra persona.