infanticidio
infanticìdio s. m. [dal lat. infanticidium, comp. di infans -antis «infante1» e -cidium «-cidio»]. – L’uccisione volontaria di un bambino nell’età della prima infanzia. Nel linguaggio giur.: i. in condizioni di abbandono materiale e morale, delitto commesso dalla madre a causa delle condizioni di abbandono connesse al parto e consistenti nel cagionare la morte del neonato immediatamente dopo la nascita, ovvero quella del feto (propriam. feticidio) durante il parto; è stato introdotto nella legislazione italiana nel 1981 in luogo del delitto di i. per causa di onore (che si realizzava se il fatto era commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto).