geodiritto
s. m. [comp. di geo- e diritto2]. – Lo studio delle relazioni tra norma giuridica e punti dello spazio. Entrato in uso in Italia agli inizi del 21° sec., la cultura tedesca conosce, già dai primi decenni del 20° sec., trattazioni di Geojurisprudenz. Lo svolgimento del tema congiunge insieme sia definizioni teoriche sia disegno storico. I due profili non possono essere separati: scoperte della scienza, applicazioni tecniche, nuove forme dell’economia concorrono nel disvelare la misura spaziale del diritto. Questa misura è propria della norma giuridica, la quale non è concepibile senza determinazioni di luogo e di tempo. La norma giuridica ha sempre bisogno di un dove e di un quando: essa vale e vige, si applica e si attua, nelle due dimensioni. La validità spaziale serve a raccogliere i molteplici fenomeni nell’unità di un luogo (e così la validità cronologica a raccoglierli in unità di tempo). Questo appoggiarsi della norma ai punti dello spazio, nei quali le statuizioni giuridiche possano applicarsi e attuarsi, costituisce propriamente il contenuto del geodiritto.