garanzia
garanzìa (raro garenzìa, garantìa, garentìa) s. f. [dal fr. garantie; v. garante]. – 1. Atto del garantire, che si concreta nella predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno (nel diritto civile, anche l’obbligo che un soggetto ha di intervenire in caso di inadempimento di terzi): dare, prestare g.; volere, eseguire, pretendere delle g.; g. reali (o diritti reali di garanzia), nel linguaggio giur., quelle costituite da ipoteca o pegno, distinte dalle g. personali, costituite da fideiussione o da avallo cambiario; g. patrimoniale, quella costituita dal patrimonio del debitore con il quale questo risponde all’adempimento delle proprie obbligazioni; fondo di garanzia, nella tecnica di borsa, l’insieme dei titoli cauzionali depositati dagli agenti di cambio autorizzati a operare in borsa, per garantire le obbligazioni assunte, in caso di eventuale insolvenza dipendente da operazioni di borsa; lettera di garanzia, nella pratica mercantile e bancaria, documento con cui si garantisce l’adempimento e l’osservanza degli obblighi assunti da altri e nascenti da contratti di natura commerciale da essi stipulati o derivanti dall’esercizio di determinate funzioni; g. costituzionali, in genere quelle offerte dalla Costituzione, sia in quanto derivano dalla struttura e dall’organizzazione dello stato moderno, con la separazione e l’equilibrio dei tre poteri fondamentali, sia relativamente alla tutela dell’esistenza e della regolamentazione di enti o istituti previsti dalla Costituzione stessa, o alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti (quali la legittimità delle leggi e degli atti aventi valore di legge, tutela affidata alla Corte costituzionale); g. giurisdizionali, quelle che la legge pone a tutela della libertà e dei diritti del cittadino, assicurandogli la possibilità di essere giudicato e di adire i competenti organi giudiziarî; g. amministrativa, che si concretava nel divieto di perseguire in giudizio, senza la previa autorizzazione governativa, determinate categorie di funzionarî (prefetto, presidente della giunta provinciale, sindaco) per atti del loro ufficio. In diritto internazionale, accordi di garanzia, intese concluse fra due o più stati allo scopo di assicurare l’adempimento di determinati impegni internazionali, o la tutela di diritti soggettivi internazionali. 2. Più genericam., in varie forme di contratto, assunzione di un obbligo da parte di uno dei contraenti. In partic., nel contratto di compravendita, l’assicurazione, da parte del venditore, che l’oggetto o prodotto venduto possiede le qualità e i requisiti indicati, con l’impegno di sostituirlo o ripararlo gratuitamente se, entro un tempo determinato, esso manifestasse difetti di fabbricazione o di funzionamento: orologio con garanzia; i nostri frigoriferi hanno una g. di un anno (o di sei mesi, di due anni); l’autovettura è ancora in g., o la g. dell’autovettura è già scaduta. Anche la polizza che contiene l’impegno e accompagna l’oggetto venduto: timbrare la garanzia. 3. fig. Assicurazione, promessa certa, fondata speranza dell’avverarsi di cosa futura; per lo più al plur.: impiegato che dà ottime g. di rendimento; l’affare offre buone g. di riuscita; un tentativo che dà poche, o scarse g. (o non dà nessuna g.) di successo.