fredo
frédo s. m. [lat. mediev. fridus o fredum, dal germ. frithu; cfr. ted. Friede «pace»]. – Nell’antico diritto penale franco, la somma che, in aggiunta a quella pagata all’offeso o alla sua famiglia a titolo di composizione, doveva essere versata dall’offensore al potere pubblico; l’istituto del fredo fu importato dai Franchi anche in Italia, dopo la conquista carolingia.