flagranza differita
loc. s.le f. Istituto giuridico che, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva, permette di considerare in stato di flagranza l’autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, entro un limite stabilito dalla legge. ◆ Per i teppisti ripresi dalle telecamere, è più efficace l’arresto effettuato su iniziativa della polizia in «flagranza differita», fino alle 48 ore successive agli incidenti (testo del governo), oppure il fermo di polizia giudiziaria che non prevede limiti di tempo ma scatta solo col pericolo di fuga? (Dino Martirano, Corriere della sera, 18 ottobre 2001, p. 43, Sport) • Domani si torna all’antico, i teppisti da stadio potranno essere arrestati entro 36 ore dal reato. Il Consiglio dei Ministri approverà un decreto legge che ripristina la «flagranza differita» già contenuta in quello del 20 agosto 2001, poi emendato dal Parlamento. (Piero Serantoni, Stampa, 20 febbraio 2003, p. 13, Cronache Italiane) • Arresti in tutta Italia per i disordini scoppiati domenica dopo la morte del tifoso della Lazio Gabriele Sandri. […] L’annuncio della retata in corso -- resa possibile anche grazie ai video girati dalle forze dell’ordine durante le azioni di guerriglia urbana scatenate dai facinorosi -- l’aveva dato lo stesso ministro dell’Interno durante la sua informativa alla Camera. Arresti «in flagranza differita», possibili entro le 48 ore dal reato. (L. Liv., Avvenire, 14 novembre 2007, p. 5, Primo piano).
Composto dal s. f. flagranza e dal p. pass. e agg. differito.