exequatur
‹eġ∫eku̯àtur› v. lat. [3a pers. sing. del cong. pres. di exĕqui «eseguire», quindi propr. «eseguisca»], usato in ital. come s. m. – 1. a. Termine giuridico che, nel giudizio di delibazione, indica il riconoscimento dell’efficacia della sentenza civile straniera. b. In diritto amministrativo indica il visto di esecutività apposto da un’autorità superiore ai provvedimenti di un’autorità gerarchicamente inferiore. 2. Nel diritto internazionale, atto con il quale uno stato accetta e riconosce un console straniero, ammettendolo a esercitare le sue funzioni nel territorio dello stato, a godere delle immunità e delle prerogative che gli competono, e a svolgere una attività produttiva di effetti giuridici nell’ordinamento dello stato stesso. 3. Formula con cui lo stato, prima del Concordato, concedeva l’esecutività a taluni atti della S. Sede e spec. a quelli riguardanti le provvisioni dei benefici maggiori.