exeat
‹èġ∫eat› v. lat. [3a pers. sing. del cong. pres. di exire «uscire», quindi «egli esca»], usato in ital. come s. m. – In diritto canonico, il documento di escardinazione di cui deve disporre il chierico escardinato, indispensabile per l’incardinazione successiva: accordare, ottenere l’exeat.