equita
equità s. f. [dal lat. aequĭtas -atis, der. di aequus «equo»]. – Giustizia che applica la legge non rigidamente, ma temperata da umana e indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge si deve applicare: giudicare con e., secondo e., contro e.; l’e. non offende la legge né la giustizia, ma interpreta l’una e l’altra nel loro vero significato; più in partic., nei sistemi giuridici di common law (v.) e nel diritto internazionale, e solo eccezionalmente nel diritto italiano, l’equità (ingl. equity) è la «giustizia del caso singolo», quella che prevede, da parte del giudice, non l’applicazione di una legge preesistente, ma piuttosto la creazione di una nuova norma applicabile al caso concreto; nel diritto privato, riduzione ad e., l’operazione attraverso cui, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione del debitore, si modificano le condizioni del contratto in modo da contemperare equamente gli interessi dei contraenti. In senso più generale, il termine è usato come sinon. di giustizia, non in quanto sistema astratto ma in quanto norma seguita costantemente nel giudicare, nel governare, nel trattare ognuno secondo i meriti o le colpe, con assoluta imparzialità.