dispositivo
dispoṡitivo agg. e s. m. [der. del lat. disposĭtus, part. pass. di disponĕre «disporre»; nel sign. 3, dal fr. dispositif]. – 1. agg., non com. Che vale a disporre a un dato fine: virtù, facoltà dispositive. 2. a. agg. Con cui si dispone, si stabilisce, si ordina: la parte d. di una legge; documento d. (non com.), il documento che contiene una dichiarazione di volontà, sia nel campo del diritto privato sia in quello del diritto pubblico; norme d., quelle che sono derogabili a volontà del privato che abbia interesse a non applicarle (in contrapp. alle norme cogenti). b. Come s. m., il d. di una sentenza, quella parte della sentenza civile o penale nella quale è contenuta la decisione del giudice rispetto alla domanda o all’imputazione, e l’indicazione, soprattutto nel secondo caso, delle conseguenze del giudizio (determinazione della pena, oppure ordine di liberazione dell’imputato detenuto). 3. s. m. Congegno che serve a una determinata funzione: la macchina si mette in moto mediante un d. elettrico; d. di accensione; d. di sicurezza; d. automatico. In senso fig., nel linguaggio milit., d. avversario, d. di sicurezza, e sim., il modo con cui una unità è disposta sul terreno per far fronte alle offese del nemico, e l’unità stessa.