contrabbando
s. m. [comp. di contra- e bando, propr. «cosa, azione compiuta trasgredendo a un bando, a una disposizione di legge»]. – 1. a. Attività illecita consistente nell’importare o esportare merci in violazione delle disposizioni e delle leggi di natura doganale che in uno stato ne vietano o assoggettano a tributo l’entrata, l’uscita e la circolazione: fare, esercitare il c.; reprimere, combattere, stroncare il c.; c. di sigarette, di droga, di preziosi, di valuta. Frequente la locuz. avv. o agg. di contrabbando, per mezzo del contrabbando: importare, esportare, far entrare o uscire di c.; merce di c., sigarette di c., che sono state introdotte mediante contrabbando; fig., di c., di nascosto, clandestinamente, e per lo piu trasgredendo a un divieto: pubblicazioni, manifestini rivoluzionarî introdotti di c. da oltre confine; durante gli esami è riuscito a passare di c. a un compagno (o a far entrare di c. da fuori) la versione di latino. b. C. di guerra: attività consistente nel trasportare e fornire a una potenza belligerante ogni cosa materiale che ad essa giovi per la condotta della guerra, e di cui perciò un’altra potenza, in stato di guerra con essa, è in diritto d’impedire il rifornimento, diretto o indiretto; si distingue in c. assoluto, degli oggetti d’indiscutibile e ordinario uso bellico (armi, munizioni, navi da guerra, aerei, ecc.), e c. relativo o condizionato, degli oggetti che, in determinate situazioni, possono diventare utili alla condotta della guerra (viveri, materie prime, combustibili, mezzi di trasporto, ecc.) e che tali sono dichiarati da una delle potenze belligeranti (elenco di contrabbando). c. In senso concr., e limitatamente al sing., merce introdotta, fornita, o che si cerchi d’introdurre o fornire di contrabbando: sequestrare, confiscare il contrabbando. 2. Per estens., la fabbricazione e lo spaccio fraudolento di generi di monopolio, l’evasione alle imposte di fabbricazione e in genere ogni violazione di norme fiscali relative a imposte di produzione, di consumo, ecc.