condizionale
agg. [dal lat. tardo (dei grammatici e dei giuristi) conditionalis, der. di conditio -onis «condizione»]. – In genere, che esprime condizione, che è sottoposto a una condizione: clausola c. di un contratto; liberazione c. (v. liberazione, n. 1). In partic.: 1. In grammatica: a. Modo c. (o assol. condizionale s. m.), modo del verbo italiano, e di altri sistemi verbali, il quale indica soprattutto il desiderio o la possibilità che un fatto si compia in dipendenza dell’avveramento di certe condizioni (al presente: «verrei se potessi»; al passato: «sarei venuto se avessi potuto»). Il modo è usato anche assol., senza essere cioè in relazione con una prop. subordinata, per esprimere dubbio, stupore o ironia in frasi interrogative (per es.: «chi mi potrebbe aiutare?»; «sarebbe quello il grand’uomo?»), o per attenuare la formulazione di un desiderio, di una proposta (per es.: «vorrei venire anch’io con te»; «avrei qualcosa da suggerire»). In proposizioni subordinate dichiarative, sostituisce il futuro quando dipende da un verbo di tempo passato (per es.: «so che verrai – sapevo che saresti venuto»). b. Proposizioni c., proposizioni subordinate che esprimono la condizione dalla quale dipende che abbia o non abbia effetto quanto è detto nella proposizione reggente; per es.: «se vuoi (prop. condiz.), puoi aiutarmi»; «se l’avessi previsto (prop. condiz.), non sarei venuto». c. Congiunzioni c., le congiunzioni che introducono una proposizione condizionale esplicita, e cioè: se, qualora e, in qualche caso, quando. 2. In diritto, sospensione c. dell’esecuzione della pena (o condanna c., o assol. condizionale s. f.), provvedimento con cui il giudice (in caso di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, o a pena pecuniaria che, convertita in detenzione a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni), se presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, dispone la sospensione della pena per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due se la condanna è per contravvenzione; se entro tali termini il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi impostigli, il reato è estinto. 3. a. In filosofia, è talvolta sinon. di ipotetico. b. In logica matematica, come s. f., particolare connessione di due enunciati, detta più comunem. implicazione.