buono2
buòno2 s. m. [uso sostantivato dell’agg., dall’espressione buono per ... «valevole per ...»]. – 1. Documento che viene rilasciato come equivalente di una determinata somma, indicata nello stesso, o che dà diritto a ricevere, all’atto della presentazione, cibi, vestiario o altra merce: rilasciare un b. per dieci pasti alla mensa aziendale; spesso in forma brachilogica: buono (e buoni) benzina, b. pasto, b. sconto, b. omaggio. 2. Titolo d’obbligazione: b. del tesoro, obbligazione a breve o media scadenza, nominativa o al portatore, emessa dal Tesoro e fruttante un interesse quasi sempre scontato anticipatamente sul prezzo di emissione; b. fruttifero, titolo di credito rilasciato da una banca, contenente l’obbligo di restituzione di una somma da essa ricevuta, aumentata degli interessi calcolati fino alla scadenza; b. postale fruttifero, titolo di risparmio postale nominativo, senza predeterminazione di scadenza, con interesse composto capitalizzato ogni anno. 3. In commercio, col significato più generico di documento, ricevuta, ordine: a. B. di cassa: ricevuta provvisoria rilasciata da un cassiere di banca a un cliente in luogo di una somma di denaro, che questi debba a sua volta contemporaneamente versare ad altro cassiere della stessa banca b. B. di consegna (anche ordine di consegna): ordine scritto dato da chi ne abbia l’autorità o facoltà al depositario di una cosa perché la consegni all’avente diritto. c. B. d’imbarco (meglio ordinativo d’imbarco): documento rilasciato dal vettore marittimo (o suo agente o raccomandatario) al caricatore per permettergli di consegnare la merce da spedire o al magazzino dell’armatore stesso o direttamente al comandante della nave sulla quale la merce deve essere caricata per il trasporto. d. B. di sbarco (anche b. o ordine di consegna o di rilascio): documento rilasciato dal vettore marittimo (o suo agente o raccomandatario) al ricevitore, perché ottenga, dietro esibizione del medesimo, la riconsegna della merce trasportata o direttamente dal comandante della nave vettrice o dal magazziniere dell’armatore che l’abbia ricevuta da bordo. e. B. di opzione: titolo rilasciato dalle società per azioni ai proprî azionisti in occasione di aumenti di capitale sociale a documentazione del diritto di opzione spettante a ciascuno di essi, cioè del diritto di sottoscrivere le nuove azioni a un prezzo generalmente inferiore al valore reale (ma mai inferiore al loro valore nominale). 4. B. di banca: espressione impropria per biglietto di banca o banconota.