blind trust
‹blàind trḁst› locuz. ingl. [comp. di blind «cieco» e trust «patrimonio fiduciario»], usata in ital. come s. m. – Nel linguaggio econ. e giur., istituto in vigore negli U.S.A., che prevede il pieno affidamento dell’amministrazione degli interessi privati di un imprenditore, il quale abbia assunto responsabilità politiche, a un organismo fiduciario che operi in assoluta autonomia dal fiduciante, così da evitargli eventuali imputazioni di conflitto tra interessi privati e interesse pubblico.