beneficio
benefìcio (non com. benefìzio) s. m. [dal lat. beneficium, comp. di bene «bene1» e tema di facĕre «fare» (cfr. -ficio)]. – 1. Qualsiasi atto o concessione con cui si fa del bene ad altra persona e le si giova materialmente o anche spiritualmente: fare, ricevere un b.; esser grato dei b. ricevuti; lo colmò di benefici; e [= i] benefizii si debbano fare a poco a poco, acciò si assaporino meglio (Machiavelli). 2. estens. a. Utilità, giovamento, sollievo: trarre b. da una cura; risentì subito il b. del clima più mite; si invocava il b. di un po’ di pioggia. b. Favore, vantaggio: godere di particolari b.; il ricavato della serata sarà devoluto a b. dei terremotati. c. In partic., nel linguaggio giur., benefici di legge, vantaggi accordati da una norma di diritto singolare a una determinata classe di persone o di cose o di rapporti giuridici; per es., il b. di separazione, facoltà di domandare la separazione dei beni ereditarî dalla massa dei beni dell’erede; il b. d’inventario, espressione usata anche in senso fig. (v. inventario); il b. di escussione, per cui il fideiussore convenuto in giudizio può respingere temporaneamente il creditore, chiedendo che questi chiami prima in giudizio il debitore principale; il b. di divisione, quando l’obbligazione contratta da più fideiussori è divisa per quote tra i varî garanti; nel linguaggio forense, concedere i b. di legge, da parte del giudice, ordinare la sospensione condizionale della pena o escludere la menzione della condanna nel certificato penale, o accordare al minorenne il perdono giudiziale. d. In rapporti di lavoro, b. accessorî (in ingl. fringe benefits, v. benefit), le indennità e i servizî forniti dal datore di lavoro in aggiunta alla normale busta paga (sconti sui prodotti della società, sussidî per l’abitazione, uso di automobili, elevati rimborsi spese, ecc.). 3. a. Istituto medievale consistente in un rapporto reale costituito dalla concessione di una terra, revocabile e non mai eccedente la vita del concedente né quella del concessionario, e condizionata dalla prestazione di determinati servizî: era strettamente connesso con il rapporto di vassallaggio, e dalla loro unione nacque appunto il rapporto feudale, sicché, storicamente, beneficio finì con l’essere usato spesso come sinon. di feudo. b. B. ecclesiastico: ente giuridico costituito dall’autorità ecclesiastica, e consistente in un ufficio sacro con il diritto di godere i redditi ad esso connessi: b. secolari, b. religiosi, secondo che i destinatarî appartengano al clero secolare o a quello regolare; b. amovibili, inamovibili; b. curati, non curati, secondo che abbiano o no annessa la cura d’anime; b. vacante, situazione in cui si trova un beneficio quando manchi il titolare dell’ufficio; conferire un b., da parte dell’autorità religiosa a un ecclesiastico; revoca, perdita di un beneficio. Il nuovo codice di diritto canonico del 1983 (can. 1274), così come il Concordato fra la S. Sede e l’Italia, nella revisione del 1984 (art. 28), prevedono l’estinzione dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, ecc. e il trasferimento dei loro patrimonî nell’istituto per il sostentamento dei chierici (v. sostentamento). 4. ant. Esenzione o riduzione di tributi, e in partic. di gabelle o dazî: b. delle tare, la deduzione del peso lordo (recipienti, involucri), al fine dell’accertamento del dazio; b. del transito, riduzione di imposta per le merci in transito; b. della ritratta, diritto di esportare senza pagare dazio le merci precedentemente introdotte in città dal di fuori, per es. in occasione di una fiera.