assedio
assèdio s. m. [der. di assediare]. – 1. Insieme di operazioni militari (accerchiamento, attacco diretto con armi idonee e materiale di artiglieria, ecc.), che vengono svolte intorno a una piazzaforte per determinarne la resa: porre, mettere, levare l’a.; rompere l’a., riuscire ad aprirsi un varco facendo una sortita; a. navale, blocco al quale sono sottoposte le piazzeforti marittime a portata di armi da getto o di artiglieria, spesso coordinato con un assedio da parte di terra. 2. estens. A. economico, l’isolamento di un paese dal mercato mondiale perché non possa più vendere o rifornirsi all’estero. In partic., il blocco economico decretato contro l’Italia dalla Società delle Nazioni (18 nov. 1935). 3. fig. a. Schieramento di persone che si collocano intorno o davanti a un luogo per tenerlo isolato, o per impedire il passaggio, o per controllare le entrate e le uscite: le forze di polizia cinsero d’a. la casa dove si erano asserragliati i rapinatori; gli scioperanti hanno cinto d’a. la fabbrica; per estens., ressa, calca: l’a. dei fotografi davanti all’albergo; al botteghino del teatro c’era un assedio. b. Azione d’attacco che tende a indebolire o far cadere una difesa, a indurre alla resa, in senso proprio e traslato: stringere d’a. la porta avversaria, nel gioco del calcio; e con riferimento scherz. a un corteggiamento amoroso molto insistente o inopportuno: non ne poteva più di quell’a. continuo; nonostante il lungo a. cui era stata sottoposta, la ragazza scelse un altro. c. Ressa, pressione, esercitata sulla mente o sull’animo da pensieri, preoccupazioni e sim. (con questa accezione, è soltanto dell’uso letter. o poet., e comunque meno com. del verbo assediare con sign. analogo): Caccia i pensier che t’han già posto assedio, E che ti fan dì e notte andar fantastico (Sannazzaro). 4. Stato d’a.: denominazione usata in passato (e sostituita dal 1931 con stato di pericolo pubblico: v. pericolo, n. 1. a) per indicare la situazione giuridica caratterizzata da temporanea sospensione di alcune leggi o addirittura della costituzione, e da eventuale delega dei poteri civili all’autorità militare, determinata da gravi circostanze di carattere interno atte a turbare l’animo dei cittadini e a provocare irregolarità o paralisi del funzionamento dei pubblici poteri.