yardstick
Termine inglese («parametro di valutazione») riferito all’analisi comparata di imprese operanti in settori simili, finalizzata alla riduzione delle asimmetrie informative (➔ asimmetria informativa) tra regolatore e soggetto regolato e allo stimolo della concorrenza in mercati con alto grado di concentrazione. L’attività di y. si è diffusa nei programmi di privatizzazione, per es. nel settore idrico inglese.
Le informazioni sulla struttura dei costi e sulla tecnologia cui una determinata azienda deve tendere possono essere desunte dal regolatore attraverso la comparazione dei risultati ottenuti da imprese che, pur non essendo dirette competitor, operano nello stesso settore e sotto condizioni di mercato confrontabili (y. regulation). È questo il caso dei monopolisti geografici, ovvero di quelle imprese che agiscono in regime di monopolio su un settore rilevante, territorialmente ristretto. L’esempio tipico è quello di due aziende che controllano il mercato del latte fresco in due regioni attigue, sufficientemente vicine da garantire condizioni comparabili, ma tanto distanti da non consentire il trasporto del prodotto fresco dall’una all’altra: pur con un identico mercato del prodotto e condizioni comparabili per la natura stessa del bene offerto, tuttavia, le due imprese non possono in alcun caso essere concorrenti. Quando l’autorità di regolamentazione è in grado di fissare prezzi o tariffe legando il prezzo della prima realtà produttiva alla struttura di costo della seconda e viceversa, si parla di y. competition. In questo caso, come ha dimostrato A. Schleifer (A theory of yardstick competition, in «Rand Journal of Economics», 1985, 13, 3), l’azienda che ha una struttura di costi meno efficiente risulta incentivata a raggiungere gli standard dell’altra. Il rischio che corre la meno efficiente è quello di vedersi imposto un prezzo che non le permetta di ottenere profitto in base al suo attuale regime di costi.
La necessità di fissare i prezzi tramite una simile metodologia emerge in ragione del gap informativo tra regolatore e regolato. Scopo ultimo dell’autorità preposta al controllo dei prezzi è far sì che un’impresa operante in un settore concentrato consegua un profitto prossimo a quello che otterrebbe in regime di concorrenza. Il regolatore deve dunque limitare le extra-rendite, ma anche curarsi del fatto che l’impresa possa sopravvivere nel lungo periodo, e accumulare risorse per svilupparsi, raggiungendo un profitto che sia almeno ‘normale’. Il bilanciamento di questo trade off (➔) è possibile solo quando il regolatore possieda informazioni complete sulla struttura di costo dell’impresa. Di norma, invece, tali dati fanno parte del patrimonio informativo privato dell’azienda e questa mantiene dunque un incentivo a nascondere la reale struttura dei costi, alterandone per quanto possibile l’entità. L’impresa potrebbe accrescere volontariamente i propri costi in prossimità della scadenza del periodo di revisione del prezzi.