VISITA ecclesiastica
Uno dei mezzi più efficaci con cui i superiori ecclesiastici esercitano la vigilanza è la visita, cioè il recarsi in mezzo ai sudditi e sui luoghi stessi per rendersi conto di presenza delle loro condizioni e necessità. Dietro l'esempio degli Apostoli, e soprattutto di S. Paolo, che solevano rivedere le comunità di fedeli da loro fondate, l'uso della visita fu sempre in vigore nella Chiesa.
Visita canonica. - Sebbene ogni visita periodica stabilita dai sacri canoni si possa chiamare visita canonica, tuttavia questo nome indica particolarmente la visita delle comunità religiose, compiuta o dal superiore interno o dal vescovo diocesano. L' odierna disciplina (can. 511) fa obbligo ai superiori maggiori di visitare le case loro soggette, lasciando alle singole regole particolari di definire il tempo entro cui la visita deve essere fatta. La compie o il superiore generale, o un altro superiore maggiore, che ordinariamente è il provinciale. Inoltre (can. 512) il vescovo diocesano deve visitare ogni cinque anni, o egli stesso o un suo incaricato, tutte le case religiose maschili e femminili delle congregazioni di diritto diocesano; tutti i monasteri di monache, con talune restrizioni per quelle soggette a regolari; le case di tutte le congregazioni laiche per ciò che riguarda la disciplina interna, e quelle delle congregazioni clericali per taluni punti. Sono esenti le case degli ordini maschili.
Visita diocesana. - L'uso di questa è antichissimo, come lo attesta il can. 8 del concilio tarragonese del 516, che in questa materia è la prima legge scritta finora conosciuta. Esso divenne anche più necessario dopo che il territorio delle diocesi fu diviso in parrocchie. L'obbligo è ripetuto nei concilî, nelle Decretali di Gregorio IX e nel Concilio tridentino. Il Cod. iur. can. (can. 343) obbliga il vescovo a visitare la diocesi ogni anno interamente, o parzialmente se il territorio è grande, ma in modo che ogni cinque anni la percorra tutta. La visita deve essere fatta personalmente dal vescovo, che può farsi sostituire solo in caso di impedimento. Oggetto della visita sono i luoghi sacri, i beni ecclesiastici e la loro amministrazione, il clero e il popolo cristiano, le confraternite; e suo scopo è la predicazione della parola divina, l'amministrazione dei sacramenti, specie della cresima, e il rafforzamento della pietà e disciplina religiosa.
Visita apostolica. - È quella fatta per ordine della S. Sede e da un suo incaricato speciale. Ha sempre un carattere piuttosto straordinario, motivato da circostanze o bisogni speciali. I poteri del visitatore sono determinati nel documento di incarico; può essere un semplice inquisitore e relatore, come può anche avere vera giurisdizione. Vanno soggetti più frequentemente alla visita apostolica gl'istituti religiosi, i seminarî, e le diocesi (o una sola, o di tutta una provincia, o regione ecclesiastica, o anche di tutta una nazione).
Visita "ad limina". - È quella che in tempi stabiliti devono fare a Roma tutti i vescovi e gli aventi giurisdizione ecclesiastica su territorî e fedeli. Comprende tre atti: visitare le basiliche di S. Pietro in Vaticano e di S. Paolo fuori le mura; fare visita di riverenza al Pontefice; presentare alla S. Sede una relazione scritta sullo stato della diocesi, secondo un formulario stabilito. Deve essere fatta ogni quinquennio, secondo un ordine fisso per le varie parti del mondo, stabilito dal can. 340, e che prese inizio con il 1911; però ai vescovi dei paesi extraeuropei è lasciata facoltà di compiere la visita ad limina ogni dieci anni, fermo restando l'obbligo di inviare ogni cinque anni la relazione sullo stato della diocesi (cfr. can. 340' 341 e 342).