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Violenza. Diritto civile

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Fatto per cui taluno viene costretto alla conclusione di un negozio giuridico, o perché è materialmente forzato a compiere ciò da cui si dovrebbe desumere una sua volontà (per es., sottoscrizione di un documento ottenuta conducendo la mano del sottoscrivente), o perché date minacce lo inducono a volere. Nell’ordinamento vigente si distingue la violenza materiale o assoluta da quella violenza morale o psichica o compulsiva. La prima, che non è neppure presa in considerazione dal codice civile, esclude addirittura la sussistenza di una volontà diretta alla conclusione del negozio, così che la dichiarazione emessa sotto la coazione della violenza materiale non ha alcun valore giuridico. Nel secondo caso, invece, vi è una divergenza fra volontà e dichiarazione; la volontà, cioè, è viziata per effetto della violenza o, più precisamente, del timore che essa determina. Non basta però, un qualsiasi atto di violenza; ma affinché si possa far luogo all’annullamento del contratto la violenza, che può provenire anche da un terzo, deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni (o anche la persona o i beni del coniuge, di un ascendente o di un discendente) a un male ingiusto e notevole (art. 1435 c.c.). La minaccia deve essere ingiusta, così che non è causa di annullamento del contratto la minaccia di far valere un diritto se non quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Infine, non costituisce violenza il timore riverenziale (art. 1437 c.c.).

Voci correlate

Annullabilità e annullamento. Diritto civile

Dolo. Diritto civile

Errore. Diritto civile

Negozio giuridico

Vedi anche
Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... annullabilità annullabilità In diritto civile, forma di invalidità del negozio giuridico per la quale l’atto esiste e produce i suoi effetti finché non ne venga richiesto (e ottenuto) l’annullamento (➔). I casi di annullabilita sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano in generale la capacità del soggetto ... violenza Atto o comportamento che faccia uso della forza fisica (con o senza l’impiego di armi o di altri mezzi d’offesa) per recare danno ad altri nella persona o nei beni o diritti. In senso più ampio, l’abuso della forza (rappresentata anche da sole parole o da sevizie morali, minacce, ricatti), come mezzo ... Principio dispositivo Principio nel passato espresso dalla regola generale iudex iuxta alligata et provata iudicare debet e del quale oggi si assumono due diverse nozioni. Si parla di principio dispositivo in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell’oggetto del processo. Trova espressione, da un lato, nell’art. ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • ANNULLABILITÀ
  • CODICE CIVILE
  • DOLO
Vocabolario
violènza
violenza violènza s. f. [dal lat. violentia, der. di violentus «violento»]. – 1. Con riferimento a persona, la caratteristica, il fatto di essere violento, soprattutto come tendenza abituale a usare la forza fisica in modo brutale o irrazionale,...
violenza domestica
violenza domestica loc. s.le f. Violenza perpetrata nell’ambito familiare o all’interno di una coppia, perlopiù nei confronti di una donna. ◆ Il governo Blair sfodera una nuova arma contro la violenza domestica: il telefonino. Il ministro...
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