SACCO, Vincenzo
– Nacque il 14 maggio 1681 a Bologna.
Il padre, Giovanni Paolo, dottore in leggi, lo fece educare presso il locale collegio gesuitico. Continuò poi gli studi seguendo corsi di filosofia presso i canonici regolari della Congregazione romana di San Salvatore. Ancora studente, nel 1701 sostenne come lettore pubblico dispute di fisica e metafisica nella biblioteca della canonica e nella chiesa dei padri di San Salvatore. Contemporaneamente agli studi filosofici si dedicò anche a quelli di diritto, partecipando alle riunioni della Accademia legale degli Impazienti, nella quale si ritrovavano coloro – non solo giuristi – che erano interessati a un rinnovamento dello studio delle leggi. Nello stesso anno 1701 conseguì la laurea in legge civile e canonica. Nel 1702 fu aggregato al Collegio di diritto civile e quindi al Collegio dei giudici e degli avvocati; nel 1709 ottenne dal Senato cittadino la pubblica cattedra di diritto civile. Nel 1716 fu nominato promotore della Natio germanica. Nel 1730 fu uno dei quattro vicari dell’Arcidiacono della chiesa metropolitana.
In quanto membro del Collegio dei dottori di diritto nel 1723 aveva partecipato alla redazione di un parere legale steso per il granduca di Toscana Cosimo III, riguardante l’interpretazione dei capitoli nunziali stipulati nel 1661 a Parigi per il matrimonio del granduca con la defunta granduchessa Margherita Luigia d’Orleans. Nel 1733 il parere fu poi pubblicato a stampa dal figlio Filippo Carlo nella sua edizione delle annotazioni agli statuti cittadini di Ludovico Gozzadini, la cui prima edizione risaliva al 1566 (Ludovici Gozadini Annotationes ad statuta Bononiae cum nonnullis recentissimis Sacrae Rotae Romanae decisionibus ad materiam spectantibus, necnon antiquorum juris consultorum responsis, ac aliis. Editio notis, argumentis, summariis, ac triplici indice aucta, Bononiae 1733, pp. 228-236).
Come doctor utriusque iuris durante la sua vita Sacco ricoprì più volte alcune magistrature cittadine: anziano console e tribuno della plebe, giudice ordinario del foro dei Mercanti, assessore all’Ufficio delle acque, ponti e strade del contado. Fu anche presidente del Monte di pietà dal 1727 al 1730.
All’insegnamento del diritto canonico e civile e al diritto statutario Sacco dedicò la sua opera, pur non trascurando l’attenzione alle magistrature di cui fu membro (come la Instruzione per li sig. confalonieri del popolo, o tribuni della plebe, ed onorandi massari dell’arti, che compongono il magistrato de’ sig. collegi di Bologna, Bologna 1740).
L’introduzione allo studio di entrambi i diritti civile e canonico e le istituzioni di diritto canonico furono oggetto del primo manuale pubblicato a Bologna nel 1713 (Introductio ad studium utriusque juris, et Institutionum juris canonici libri quatuor), che ebbe altre tre edizioni bolognesi, lui in vita (1722, 1733, 1741), nonché una postuma (1747). A queste seguirono due edizioni veneziane (1760 e 1774); tra queste due, una parmense (1760).
Il secondo manuale dedicato alle istituzioni di diritto civile e al diritto municipale bolognese (In quatuor libros institutionum juris civilis commentaria, quibus municipalia Bononiae jura sunt adjecta) ebbe pure sette edizioni: le prime quattro bolognesi (1716, 1728, 1735, 1744), due veneziane (1760 e 1774) e una parmense (1764). Dalla terza edizione (1735) in poi fu aggiunta una Introductio ad studium iuris civilis. Si tratta di due manuali «inquadrabili nello sforzo di rinnovamento della formazione giuridica in atto in Europa dal secondo Seicento e allora espresso anche in Italia» (Birocchi, 2013, p. 1764), le cui introduzioni storiche vennero redatte «secondo i gusti del riformismo neoumanista» (ibid.).
Il problema del diritto municipale in quanto diritto patrio fu al centro dell’interesse di Sacco fin dalla prima edizione del commento alle istituzioni di diritto civile. Il farne oggetto di studio era anche finalizzato al governo della città. Nel titolo II del libro I (De Iure Naturali, gentium, et Civili), dopo aver spiegato la relazione esistente tra ius civile e ius naturale e ius gentium, il giurista introduceva prima la distinzione tra ius civile scritto e non scritto, poi quella, interna al primo, tra ius civile comune e particolare. Lo ius civile scritto particolare erano gli statuti di Bologna sia civili sia criminali, ovvero lo ius municipale. Lo ius civile non scritpum consisteva nella consuetudine, che poteva essere generale – come le consuetudini feudali nell’Impero –, o anche speciale, cioè introdotto in una determinata provincia e città. Per la consuetudine speciale Sacco esemplificava, per tutte, con una consuetudine bolognese, quella per cui la città e i suoi cittadini non sottostavano alla confisca dei beni dei banditi, riferendo anche dei contrastanti pareri al riguardo.
Codificare quel diritto municipale e patrio (così come altrove in altri Stati italiani e in Europa) diventò lo scopo primario dell’attività scientifica ed editoriale di Sacco, che si svolse in gran parte nella cura di una edizione degli statuti cittadini del 1454 più completa rispetto alle precedenti di Gozzadini (1566) e di Annibale Monterenzi (1561-1577). Anche se i due volumi degli Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae rubricis non antea impressis, provisionibus ac litteris apostolicis iam extravagantibus aucta (Bononiae 1734 e 1737) furono pubblicati unicamente sotto il nome del figlio Filippo Carlo, il decisivo contributo di Sacco è testimoniato da numerosi riferimenti contenuti nelle sue opere, nonché dai manoscritti conservati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
In quella che, a tutt’oggi, rimane l’edizione più completa del corpus legislativo del 1454 furono pubblicate, nel primo volume, tutte quelle rubriche sulla cui validità si era insistito nel corso di quasi tre secoli. Nel secondo volume furono raccolti diplomi imperiali, lettere pontificie, provvisioni del Senato cittadino, provvisioni e bandi del cardinale legato rappresentante del governo pontificio: documenti nei quali era innegabilmente attestata la lunga, ma non incontestata, tradizione della libertas cittadina.
A sua volta, poi, Sacco completava l’edizione degli statuti curata dal figlio Filippo Carlo con le Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae, ovvero il commentario agli Statuti dato alle stampe a Bologna nel 1743. Se i due volumi degli statuti cittadini erano stati pubblicati durante l’episcopato di Prospero Lambertini, le Observationes furono date alle stampe durante il pontificato dello stesso Lambertini diventato Benedetto XIV (1740-58). Era il segno di un «nuovo clima di collaborazione tra autorità civile e autorità ecclesiastica» (Mazzone, 2008, p. 1050), caratterizzato da una concezione delle riforme che poteva riconoscere la libertas cittadina insita nel diritto municipale.
Le Observationes, opera «senz’altro tra le più ricche e originali nel quadro della letteratura» giuridica di annotazioni agli statuti (Edigati, 2012, p. 685), contengono nel Proemium una aggiornata e completa storia del diritto patrio cittadino, consapevolmente basata su un attento uso di storiografia e documenti archivistici.
Nelle prime tre observationes Sacco ribadiva ciò che già era stato provato nel secondo volume degli Statuta editi dal figlio, anche sulla base delle precedenti raccolte di Gozzadini e di Monterenzi: la fondamentale importanza dei capitoli concordati nel 1447 tra il governo cittadino e papa Niccolò V per l’evoluzione dei rapporti tra Bologna e lo Stato della Chiesa. Rispetto alle argomentazioni di Gozzadini e Monterenzi, Sacco introduceva però una novità riguardo il problema della conferma dei capitoli da parte dei pontefici successivi a Niccolò V. Se dopo Innocenzo X (1644-55) non vi erano state ulteriori conferme apostoliche, ciò era avvenuto perché Bologna non si era più preoccupata di chiederle, dal momento che tali convenzioni non ne avevano alcun bisogno.
Quelle convenzioni erano infatti per loro natura perpetue e reali; erano legge irrevocabile per giustizia naturale. Nel sostenere che l’obbligo di osservare i contratti era principio di diritto naturale il giurista si appoggiava sull’autorità del moderno Samuel Pufendorf come ultimo anello di una catena costituita da Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Giuseppe De Luca e altri. L’obbedienza al sovrano non si risolveva nell’esaltazione dell’illimitatezza del potere del principe. D’altra parte, se il principe supremo osservava i patti conclusi con i sudditi, ciò non comportava in alcun caso una riduzione della sua maiestas. La ratio di questi argomenti era individuata da Sacco nella dottrina secentesca sulle capitolazioni imperiali, cioè su alcuni degli autori dello ius publicum romano-germanicum, per i quali i capitoli imperiali erano le leges fundamentales che obbligavano reciprocamente ceti (e quindi anche città), principi e imperatore.
Nel corso della sua vita Sacco era stato insignito di diverse onorificenze: nel 1722 aveva ottenuto il titolo di cavaliere del Sacro Romano Impero e di conte palatino; nel 1739 era stato decorato del titolo di conte da papa Clemente XII.
Morì a Bologna il 5 marzo 1744.
Fonti e Bibl.: G. Fantuzzi, Sacco Filippo Carlo, in Notizie degli scrittori bolognesi, VII, Bologna 1789, pp. 248-249; G. Fantuzzi, S. V., ibid., pp. 249-253; A. De Benedictis, Ius municipale e costituzione bolognese per vim contractus: argomentazione politica e scienza giuridica in V. S. (1681-1744), in Ius commune, XVI (1989), pp.1-25; A. De Benedictis, «Iura municipalia» e «Ius publicum bononiense» nello Studio di Bologna, in Science politique et droit public dans le facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle) - Politische Wissenschaft und Öffentliches Recht in den Juristischen Fakultäten Europa (13.-18. Jahrhundert), a cura di J. Krynen - M. Stolleis, Frankfurt am Main 2008, pp. 529-548; U. Mazzone, Vita religiosa e vita civile tra centro e periferia: persone e istituzioni, in Storia di Bologna 3. Bologna nell’età moderna, II, Cultura, istituzioni culturali, Chiesa e vita religiosa, a cura di A. Prosperi, Bologna 2008, pp. 1005-1095; D. Edigati, Le annotazioni agli statuti come genere di letteratura giuridica nell’età del diritto comune, in Archivio storico italiano, CLXX (2012), pp. 653-703; I. Birocchi, S.,V., in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi et al., II, Bologna 2013, pp. 1764 s.