VIGINTIVIRI
. Il nome si applica anzitutto, secondo le regole della terminologia romana, a ogni commissione o collegio magistratuale composto di venti membri.
Tali sono, per esempio, i venti commissarî che nel 59 a. C. furono incaricati dell'esecuzione della legge agraria di Cesare; e molto più tardi (238 d. C.) i vigintiviri reipublicae curandae, magistratura suprema straordinaria istituita per organizzare la difesa contro Massimino e comprendente fra i suoi membri i due simulacri d'imperatori elevati al potere dal senato, Massimo e Balbino. Collegi di analoga costituzione esistevano anche nei municipî, per es., ad Anagni e a Ostia.
Più spesso il nome di vigintiviri (sotto il priricipato; sullo scorcio della repubblica erano stati vigintisexviri) viene convenzionalmente usato per indicare tutti insieme i titolari di varî collegi magistratuali indipendenti, di rango inferiore. A tali magistrature si accedeva prima che alla questura, e vi si presentavano perciò i giovani esordienti nella carriera politica. Come di regola, le cariche erano elettive, e le elezioni si facevano nei comizî tributi; durante il principato si passò alla nomina senatoria, con tutti quegli interventi più o meno larvati del principe che sono proprî dell'epoca. Tutte le magistrature appartenenti al vigintivirato si perdono di vista al principio del sec. III: non si sa in quale preciso momento siano state abolite, ma certo non sopravvissero alla riorganizzazione dioclezianea dell'impero.
Erano compresi fra i vigintise.miri: i tresviri capitales (v. triumvirato), i tresviri monetales, i decemviri (v.), litibus (o stlitibus) iudicandis, i quattuorviri viis in urbe purgandis, i duoviri viis extra urbem purgandis, infine i quattuor praefecti Capuam Cumas: aboliti da Augusto i due ultimi collegi, si ebbe il vigintivirato.
Delle magistrature non contemplate sotto altre voci, i quattuorviri viis in urbe purgandis, o semplicemente viarum curandarum, furono istituiti, come i loro poco vitali colleghi extra urbem, da Cesare, e certo si trovano ricordati la prima volta nella celebre tavola latina di Eraclea; essi erano, come è facile intendere, ausiliarî degli edili nella funzione chiamata cura urbis. Alle loro competenze è dedicato l'Αστυνομιχὸς μονόβιβλος (libro unico sulla cura delle vie) redatto sotto i Severi dal grande giurista Papiniano, o almeno a lui attribuito. Molto più antichi erano i praefecti Capuam Cumas, in origine non magistrati ma fiduciarî del pretore urbano, mandati ad amministrare la giustizia in suo nome nelle città campane ridotte in condizione di semisudditanza (civitas sine suffragio): sembra che siano divenuti elettivi solo nel 124 a. C. La diffusione del regime municipale in ogni parte d'Italia (v. municipio), con la conseguente competenza giudiziaria dei duoviri e quattuorviri (v.), ridusse la carica dei praefecti a un semplice titolo onorifico; onde l'abolizione augustea (20 a. C.?)
Bibl.: J. Centerwall, Quae publica officia ante quaesturam geri solitae sint temporibus imperatorum, Upsala 1874; Th. Mommsen, Römischen Staatsrecht, 3ª ediz., II, parte 1ª, Berlino 1887, p. 578 segg.; H. Krüger, Römische Juristen und ihre Werke, in Studi Bonfante, Milano 1930, II, p. 315; H. S. Jones, Senatus populusque Romanus, nella Cambridge ancient history, X, Cambridge, 1934, p. 162.