vigilanza
Controllo del rispetto delle norme, degli istituti e delle procedure volti a prevenire, fornendo una rete di sicurezza, il rischio di insolvenza delle banche autorizzate a raccogliere depositi dalla clientela e, nel caso in cui tali rischi si manifestino, a gestirli, minimizzando i costi per i depositanti e per i contribuenti.
In un’accezione ristretta, la v. microprudenziale mira ad assicurare una cauta gestione bancaria. Fanno parte della v. microprudenziale strumenti mirati a favorire in modo preventivo la stabilità di singoli intermediari: la licenza per l’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, se sono soddisfatti vincoli sull’apporto minimo di capitale di rischio e sui requisiti di onorabilità dei promotori e del management; le restrizioni alla gamma di attività che possono essere svolte dalla banca o ai mercati su cui essa può operare. Alcuni esempi sono i limiti all’estensione di prestiti a lungo termine o all’investimento azionario in imprese non finanziarie, l’operatività in un ambito territoriale circoscritto, le condizioni per l’operatività sui mercati finanziari e nella finanza straordinaria d’impresa; i requisiti patrimoniali (come quelli stabiliti dagli accordi di Basilea; ➔ Basilea, accordi di) e gli altri vincoli alla composizione dell’attivo e del passivo (dalle riserve obbligatorie ai requisiti di liquidità ai vincoli di portafoglio); l’insieme dei poteri d’intervento delle autorità – modalità di controllo, cartolare a distanza o con ispezione in sede, frequenza delle verifiche, efficacia sanzionatoria ecc. – per far rispettare la normativa di regolamentazione; i requisiti di trasparenza informativa che rendano possibile ai datori di fondi esercitare un monitoraggio sulle politiche d’investimento poste in essere dalla banca e svolgano finalità segnaletiche per tutti i soggetti interessati.
Fanno parte degli strumenti per interventi di rimedio a situazioni di crisi: l’assicurazione dei depositi (➔ assicurazione ) e, sotto certe condizioni, il credito di ultima istanza (➔ prestatore di ultima istanza); gli interventi tempestivi delle autorità di v., nei casi di crisi incipiente o successivi al suo manifestarsi, sia subentrando nelle scelte gestionali sia facendo ricorso a finanziamenti statali, come nel caso delle operazioni di ristrutturazione e ricapitalizzazione, fino alla nazionalizzazione.
La v. macroprudenziale o sistemica, a differenza di quella microprudenziale rivolta alla stabilità di singoli intermediari bancari, ha come ambito di applicazione l’intera industria finanziaria e il settore bancario in particolare. Il suo obiettivo è tener conto dei rischi per la stabilità finanziaria (➔) che si sviluppano per effetto dell’esposizione delle istituzioni finanziarie a fattori comuni di rischio macroeconomico. Inoltre, l’elevato grado di interconnessione tra gli operatori finanziari, e in particolare tra le banche, tramite il mercato interbancario (➔ mercato monetario) e la trasformazione delle scadenze tra attivo e passivo fanno sì che perseguire la stabilità a livello individuale, seguendo i precetti della v. microprudenziale (per es., scelta di criteri restrittivi nella concessione del credito sul mercato interbancario, per il timore del rischio di controparte), divenga paradossalmente, nell’aggregato, un fattore nocivo alla stabilità finanziaria. Nel determinare le scelte ai fini della v. macroprudenziale assumono rilievo anche gli eventuali oneri a carico della finanza pubblica derivanti da interventi di salvataggio delle istituzioni finanziarie.
La crisi finanziaria, iniziata nel 2007 negli Stati Uniti (➔ subprime, crisi dei mutui) e che si è rapidamente trasmessa a molti altri Paesi, ha posto in evidenza come la stabilità finanziaria richieda un’efficace v. macroprudenziale non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto un coordinamento a livello internazionale, promosso da organismi come il FMI (➔), il Financial Stability Board (➔ EFSF; EFSM; ESM) e la BRI (➔).