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VIENNA

di Bruno NICE - Adolfo MARESCA - - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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VIENNA (XXXV, p. 317; App. II, 11, p. 1113)

Bruno NICE
Adolfo MARESCA

La città (1.636.000 ab. al 1° luglio 1957) comprende amministrativamente un territorio di 414 km2, nel quale sono incluse aree boscose e coltivate, ma da cui restano esclusi alcuni centri periferici (p. es. Klosterneuburg, Grossenzersdorf, Schwechat, ecc.), che vi erano stati incorporati nel 1938. Nel riordinamento del 1950 V. è stata divisa nei seguenti 23 distretti, qui citati secondo il loro numero d'ordine: Innere Stadt (centro), Leopoldstadt, Landstrasse, Wieden, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Favoriten, Simmering, Meidling, Hietzing, Penzing, Fünfhaus, Ottakring, Hernals, Währing, Döbling, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt, Liesing. Il 21° ed il 22° distretto si trovano sulla sin. del Danubio.

Cessata l'occupazione militare interalleata nel 1955, nel 1956 sono stati resi a vie e ponti i nomi anteriori ad essa. La riparazione dei danni bellici è praticamente completa con la ricostruzione del duomo di S. Stefano (1952), dell'Opera (1955) e del Burgtheater (1955). Nel campo ferroviario, dopo la ricostruzione della Westbahnhof è avvenuta quella della Südostbahnhof, mentre non sarà ricostruita la Nordbahnhof. È già in funzione, in varî tratti, l'autostrada per Salisburgo, che collega V. alla rete autostradale germanica. Il traffico aereo si svolge nell'aeroporto di Schwechat, mentre la navigazione fluviale si serve, oltre che del porto di Freudenau, esistente dal 1902 allo sbocco del Donaukanal, del più meridionale porto di Albern (1939-42) e di quello di Lobau, che lo fronteggia sulla sponda sinistra. Ivi è destinato a sboccare il canale Danubio-Oder, la cui realizzazione, insieme con quella del canale Danubio-Reno, recherà nuovo impulso ai traffici del porto di V., che nel 1956, con due milioni di t di movimento, ha superato il porto di Linz, grazie anche alla ripresa dei rapporti commerciali con l'Europa orientale.

Conferenza e convenzione sulle relazioni diplomatiche (1961).

La Conferenza diplomatica, tenutasi nella capitale austriaca dal 2 marzo al 18 aprile 1961 e conclusasi con la firma della "Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche", ha assolto la funzione di codificare le norme di diritto internazionale consuetudinario, intese a regolare quei particolari strumenti delle relazioni internazionali che sono gli organi diplomatici permanenti. La codificazione, così attuata, è stata intesa non già nel senso di semplice ricognizione dichiarativa di norme già esistenti, ma nel più ampio significato di disciplina giuridica delle nuove realtà manifestatesi nella vita diplomatica internazionale, e di attuazione, quindi, delle esigenze da esse derivanti. La codificazione, operata dalla Convenzione di Vienna, ha quindi assunto, rispetto al modo di essere del diritto diplomatico tradizionale, natura e portata progressive.

Le clausole della Convenzione di V. - elaborate sulla base di un progetto di articoli predisposto dalla Commissione di diritto internazionale delle N. U. - possono distinguersi in tre categorie:

1) Nella prima si raccolgono le disposizioni che regolano, sotto diversi riguardi, le relazioni diplomatiche: l'accordo istitutivo della missione ed i varî aspetti del suo contenuto; le funzioni tipiche della missione stessa; la possibile pluralità di accreditamenti, come agente diplomatico, della medesima persona fisica; la classificazione delle precedenze dei capi missione.

2) Nella seconda categoria di clausole, sono comprese le disposizioni che prevedono i trattamenti di varia natura e portata - immunità, privilegi e prerogative - che concernono la missione come tale (l'inviolabilità della sede, dei mezzi di trasporto, degli archivî, della corrispondenza; le immunità fiscali e la franchigia doganale; l'uso della bandiera); i trattamenti, altresì, che competono alle persone dei singoli componenti della missione diplomatica (inviolabilità personale, immunità residenziale, immunità giurisdizionale, immunità tributaria e doganale, ecc.); la durata dei trattamenti medesimi (termine iniziale e termine finale di essi), e, infine, i persistenti doveri dello stato accreditatario nell'ipotesi di crisi delle relazioni diplomatiche.

3) La terza categoria di clausole abbraccia le disposizioni con le quali la Convenzione ha regolato la sua economia generale: cioè, i criterî che devono presiedere all'interpretazione ed all'applicazione delle sue norme; la sfera degli stati che possono divenire partecipi di essa; i termini entro i quali la Convenzione può essere sottoscritta, o può costituire oggetto di adesione, ed entrerà in vigore.

La Convenzione di V. è integrata da alcuni strumenti diplomatici complementari: l'Atto finale della Conferenza, inteso ad attestarne la convocazione, la struttura, i lavori e le conclusioni raggiunte; le tre Risoluzioni, allegate all'Atto finale; e, infine, i due Protocolli facoltativi, di cui il primo sancisce l'impegno di escludere gli agenti diplomatici e le loro famiglie dalla sfera personale di applicazione delle norme dello stato accreditatario in materia di conferimento della cittadinanza dello stato stesso; e il secondo stabilisce l'obbligo di sottoporre le controversie, insorte per l'applicazione della Convenzione di V., ad arbitrato internazionale ed alla competenza della Corte internazionale di giustizia.

Considerata nel suo complesso, la Convenzione di V. presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

1) La nozione centrale sulla quale si fonda la disciplina giuridica delle relazioni diplomatiche è quella della missione diplomatica intesa come organo istituzionale: organo, cioè, che preesiste ai singoli agenti diplomatici, chiamati via via a dirigerla ed a comporla, e che continua a sussistere anche dopo che ciascuno di essi avrà compiuto la propria individuale missione; organo che è investito, quindi, di un complesso di funzioni proprie; che deve esercitare inoltre le funzioni stesse, osservando prec-si limiti ed attenendosi a determinate procedure; che è oggetto, infine, di un complesso di trattamenti, intesi a proteggerlo nella sua unità istituzionale e funzionale.

2) Sulla base di siffatta concezione unitaria della missione diplomatica, ed avuto riguardo alle esigenze dello stato cui essa appartiene, la Convenzione ha stabilito che, in una certa misura, quei particolari trattamenti già previsti dal diritto diplomatico della missione si estendono ad una più vasta categoria di individui - i membri del cosiddetto "personale tecnico ed amministrativo" - ai quali non compete la qualifica di agenti diplomatici, e che pur costituiscono parte integrante della missione diplomatica.

3) Tenute presenti, per contro, le esigenze non prescindibili dello stato ricevente - esigenze di sovranità e di tutela degli interessi dei Proprî ciitadini - la Convenzione ha previsto che l'accennata estensione sia opportunamente contenuta: non comprenda, cioè, l'esenzione dalla giurisdizione civile dello stato ricevente per gli atti estranei alle funzioni ufficiali; non includa, neppure, la franchigia doganale, per le importazioni compiute dopo il periodo di primo stabilimento; e non concerna, nemmeno, quel complesso di trattamenti che gli altri stati usano accordare agli agenti diplomatici esteri al di fuori di un obbligo internazionale, quali sono, segnatamente, la concessione di una targa automobilistica speciale (CD) e le connesse agevolazioni.

4) Per le medesime esigenze, la Convenzione ha attribuito allo stato ricevente un complesso di poteri particolari, in virtù dei quali può evitare ogni eccessivo dilatarsi delle missioni diplomatiche estere; può impedire l'integrazione in esse di determinate categorie di funzionarî; può anche far cessare la permanenza nel suo territorio di membri della missione divenuti persone non gradite, e ne può impedire lo stesso insediam ento.

5) La Convenzione tende a stabilire, così, un giusto equilibrio tra due ordini di esigenze contrastanti, le quali, se divengano manifeste nelle contrapposte posizioni dello stato inviante e dello stato ricevente, sono in realtà contemporaneamente avvertite da ciascuno stato che intenda mantenere relazioni normali con gli stati esteri, essendo ogni stato, nel tempo medesimo, potenza inviante e potenza ricevente di missioni diplomatiche.

Bibl.: A. Maresca, La Missione diplomatica, Milano 1959; id., La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, in La Comunità Internazionale, XVI (1961), pp. 247-273.

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