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vesting

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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vesting


Maturazione o acquisizione definitiva di un diritto. Si applica in varie situazioni. In Italia, per es., l’usucapione (➔) è una modalità di v. riguardante l’acquisizione di un diritto reale dopo un congruo periodo di maturazione (➔ periodo) in cui lo si è esercitato come se, pur non essendolo, si fosse titolari del diritto stesso e in assenza di opposizione a tale comportamento da parte del legittimo proprietario.

Nel settore economico-finanziario, è rilevante la maturazione definitiva del diritto alla pensione (➔ pensione obbligatoria), sia di vecchiaia sia di anzianità, dettagliatamente regolamentato dagli ordinamenti degli Stati con diverse modalità circa i requisiti necessari e, in particolare, la lunghezza del periodo di maturazione.

Un altro settore importante nella finanza concerne la maturazione dei diritti all’esercizio di stock option (di sottoscrivere a un prezzo favorevole azioni dell’impresa; ➔ stock option) da parte di componenti degli organi di governo, o dirigenziali, o di consulenti, o collaboratori esterni come forze di vendita dell’impresa stessa. Tipicamente, la maturazione di questo diritto è graduale (progressiva) lungo un certo arco temporale; si maturano cioè tot opzioni all’anno per ogni anno in cui si è operato.

Forme alternative sono quelle che prevedono un periodo di latenza, al termine del quale si maturano in uno stesso istante tutti i diritti accumulati in tale periodo (cliff v.); il cliff v. può essere seguito da un periodo di accumulazione progressiva. Mentre i diritti pensionistici acquisiti definitivamente non possono essere confiscati o revocati (salvo beninteso da provvedimenti di legge), i diritti concernenti stock option devono essere esercitati a pena di decadenza entro un certo periodo utile dopo la conclusione del rapporto di lavoro o di collaborazione o comunque entro un certo tempo dal loro definitivo consolidamento.

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